Istruzioni alle imprese per adempiere alla normativa PEC

Entro il 29 novembre 2011 è d'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria, comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro Imprese

DISPONETE GIÀ DI UNA CASELLA PEC?

Come fare per iscrivere o modificare la PEC al Registro Imprese

  • Se il legale rappresentante dispone della firma digitale, è prevista una modalità di iscrizione semplice, veloce e gratuita: iscrizione PEC al Registro Imprese;
  • se l'utente è registrato presso la propria Camera di Commercio, dispone di una firma digitale ed invia pratiche di Comunicazione Unica, è possibile utilizzare ComunicaStarweb o ComunicaFedra dove sono disponibili alcune funzioni dedicate;
  • in alternativa, è possibile rivolgersi alla propria Organizzazione imprenditoriale o ad un professionista di fiducia (per esempio il proprio Commercialista).

NON DISPONETE ANCORA DI UNA CASELLA PEC?

Perché dotarsi di una casella PEC

L'articolo 16 della legge n. 2 del 28/01/2009, (di conversione del DL. 185/2008), ha previsto espressamente l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria, di dotarsi di un proprio indirizzo PEC e di comunicarlo al Registro Imprese con le seguenti modalità:

  • le società costituite dal 29/11/2008 hanno l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di PEC già al momento dell’iscrizione al Registro delle Imprese (comma 6). L’indirizzo della casella PEC va indicato nel mod. S1, riquadro "5 / Indirizzo della sede legale". La mancata indicazione della casella di PEC comporta la sospensione ed eventualmente il rifiuto della richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo;
  • le società già iscritte al 29/11/2008 devono dichiarare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di PEC entro il termine del 29 novembre 2011 (comma 6).

Precisazioni sulle imprese obbligate

Tra le società di persone e di capitali tenute alla comunicazione entro il 29 novembre 2011 sono comprese anche:

  • le società in fallimento o sottoposte ad altra procedura concorsuale
  • le società in liquidazione
  • le società semplici
  • le cooperative in qualsiasi forma costituite
  • le società consortili
  • le sedi secondarie di società straniere

Non hanno invece l’obbligo di comunicare la PEC:

  • le società che entro il 29/11/2011 risultano aver presentato istanza di cancellazione al Registro Imprese
  • le imprese individuali
  • i consorzi
  • i G.E.I.E.
  • le associazioni
  • le fondazioni
  • le unità locali in Italia di società estere

Soggetti obbligati o legittimati al deposito

I soggetti obbligati o legittimati al deposito sono:

  • legale rappresentante
  • amministratore
  • socio di s.n.c. e società semplice
  • accomandatario di s.a.s.
  • commercialista incaricato ai sensi d. lgs 139/05
  • soggetto a cui e' stata conferita apposita procura speciale da parte del soggetto obbligato/legittimato

Domande frequenti

Avete ancora dei dubbi? Visitate la sezione dedicata alle domande frequenti sulla PEC »

Link utili